Art. 5.
(Requisiti per l'iscrizione nel Registro pubblico delle moschee).

      1. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.
      2. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.